Comuni Italiani Art. 49 - Attivitā Finanziaria del Comune. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo IV - Finanza e Contabilitā
Art. 49 - Attivitā Finanziaria del Comune
1. La Finanza del Comune č costituita da:
a) imposte proprie,
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali,
c) tasse e diritti per servizi pubblici,
d) trasferimenti erariali,
e) trasferimenti regionali,
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale,
g) risorse per investimenti,
h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunitā ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltā concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse, tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

4. La potestā impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello č individuato nel responsabile di uffici e servizi competente per materia.

 
Altri Articoli:
Art. 50 - Contabilitā Comunale: il Bilancio
Art. 48 - Ordinamento
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