Comuni Italiani Art. 19 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi di Governo
Art. 19 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - Competenze della Giunta
Art. 18 - Composizione
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