Comuni Italiani Art. 18 - Composizione. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi di Governo
Art. 18 - Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero non superiore a 4 (quattro ) Assessori.

2. Due Assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di professionalità e competenza amministrativa.

3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. L'inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori esterni ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della giunta al consiglio, che esercita l'attività di controllo.

5. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Funzionamento della Giunta
Art. 17 - Giunta Comunale - Nomina e Prerogative
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