Comuni Italiani Art. 9 - Prima Seduta del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo I - Organi del Comune
Art. 9 - Prima Seduta del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale tiene la sua prima adunanza su convocazione disposta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Detta adunanza, da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Il Consiglio, prima di procedere a deliberare su qualsiasi altro argomento, deve provvedere a:
a) Convalidare gli eletti ed eventualmente dichiararne la ineleggibilità o la incompatibilità. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
b) Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea
c) Giuramento del Sindaco
d) Comunicazione del Sindaco sulla nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta.

 
Altri Articoli:
Art. 10 - Il Consiglio Comunale. Presidenza
Art. 8 - Il Consiglio Comunale
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