Comuni Italiani Art. 10 - Il Consiglio Comunale. Presidenza. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo I - Organi del Comune
Art. 10 - Il Consiglio Comunale. Presidenza
1. Il Consiglio, nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e di eventuale surroga degli eletti, procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente, con due votazioni separate, a voto palese.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad un'ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Con gli stessi criteri, nominato il Presidente, si procede all'elezione del Vice Presidente

4. Il Presidente, o in caso di Sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale.

5. Per gravi e comprovati motivi, con le modalità previste dal Regolamento, il Presidente può essere revocato su proposta motivata del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati. Con le stesse modalità può anche essere revocato il Vice Presidente.

 
Altri Articoli:
Art. 11 - Competenze del Presidente
Art. 9 - Prima Seduta del Consiglio Comunale
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