Comuni Italiani Art. 78 - Incompatibilità e Decadenza. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo II - Organi Gestionali ed Uffici
Capo V
Art. 78 - Incompatibilità e Decadenza
1. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle unità sanitarie locali:
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con la maggioranza prevista dal precedente art. 77.

 
Altri Articoli:
Art. 79 - Mezzi e Prerogative
Art. 77 - Nomina del Difensore Civico
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