Comuni Italiani Art. 77 - Nomina del Difensore Civico. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo II - Organi Gestionali ed Uffici
Capo V
Art. 77 - Nomina del Difensore Civico
1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzione con la Provincia o con altri Comuni, su proposta dei gruppi consiliari, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Egli resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3. Il difensore civico può essere rieletto per una sola volta.

4. La sua designazione deve avvenire fra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.

 
Altri Articoli:
Art. 78 - Incompatibilità e Decadenza
Art. 76 - Difensore Civico
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