Comuni Italiani Art. 4 - Territorio e Sede Comunale. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

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Art. 4 - Territorio e Sede Comunale
1. Il territorio comunale è costituito dall'insieme delle frazioni, nuclei abitati, case sparse e del capoluogo, nel quale vi è la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 23,26 confinante con i Comuni di Giaveno, Trana, Reano, Buttigliera Alta, Caselette, Almese, Villar Dora, S. Ambrogio di Torino, Valgioie.

3. L'altitudine massima è di mt. 950, quella minima di mt. 333.

4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nel palazzo comunale, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

6. Eventuale cambiamento di sede è disposto dal Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo.

7. Possono essere istituiti uffici decentrati.

 
Altri Articoli:
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Art. 3 - Rapporti con gli altri Enti Territoriali
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