1. I rapporti con i Comuni, le Province e la Regione sono informati ai principi di equiparazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 3. Nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale, il Comune si ispira ai criteri ed alle procedure stabiliti con legge regionale. 4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune incentiva la più ampia partecipazione singola ed associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più ampio decentramento dei servizi. 5. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può delegare, con deliberazione del Consiglio Comunale, le proprie funzioni alla Comunità Montana come può stipulare convenzioni con la Provincia per la gestione coordinata di attività nonché opere di rilevante interesse nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, igienico-sanitario, sportivo ed ambientale. |