Comuni Italiani Art. 38 - Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo III - Servizi Pubblici
Art. 38 - Servizi Pubblici Locali
1. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

2. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000

3. La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale è effettuata mediante gestione in economia, affidamento a terzi oppure affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società di capitali costituite o partecipate dagli Enti Locali, regolate dal Codice Civile.

 
Altri Articoli:
Art. 39 - Gestione in Economia
Art. 37 - Personale
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