1. I dipendenti sono inseriti nell'organico del Comune attraverso contratti individuali di lavoro. 2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro. 3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'adeguamento dei mezzi, la formazione e l'aggiornamento professionale. 4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale. 5. I soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative rispondono dell'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi elettivi del Comune e dei programmi da essi approvati. 6. Spetta ai responsabili dei servizi organizzare e dirigere l'attività del personale addetto alle unità operative che da essi dipendono, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione. 7. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di alta specializzazione, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato. L'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco. |