Comuni Italiani Art. 42 - Petizioni. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 07 - Partecipazione Popolare
Sezione 01 - Iniziativa Politica e Amministrativa
Art. 42 - Petizioni
01. tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

02. il regolamento di cui al comma 03 dell' artt. 41 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. in quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

03. la petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

04. se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

05. la procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

 
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Art. 41 - Istanze
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