Comuni Italiani Art. 36 - Forme di Gestione. Statuto Comunale di Andrate (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini andratesi

Statuto Comune di Andrate

Titolo IV - Servizi
Art. 36 - Forme di Gestione
1. L'attivazione diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b. in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c. a messo in azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale. Il capitale locale deve essere pubblico.

5. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

7. Il Consiglio comunale delega alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

 
Altri Articoli:
Art. 37 - Gestione in Economia
Art. 35 Bis - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
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