Comuni Italiani Art. 20 - Composizione. Statuto Comunale di Andrate (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini andratesi

Statuto Comune di Andrate

Titolo II - Organi Elettivi
Capo II - la Giunta Comunale
Art. 20 - Composizione
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 2 assessori, tra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale.

2. La Giunta verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e di non incompatibilità dei propri componenti.

3. Il Sindaco da comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, della nomina dei componenti della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

4. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla Legge, le dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, comportano la decadenza della Giunta Comunale. Questa rimane in carico sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Funzionamento della Giunta
Art. 19 - Elezioni e Prerogative
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