Comuni Italiani Art. 19 - Elezioni e Prerogative. Statuto Comunale di Andrate (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini andratesi

Statuto Comune di Andrate

Titolo II - Organi Elettivi
Capo II - la Giunta Comunale
Art. 19 - Elezioni e Prerogative
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitariamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o di entrambi gli Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio, e ne esercita provvisoriamente le funzioni.

3. Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

4. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

5. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta. La decadenza ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - Composizione
Art. 18 - Giunta Comunale
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