Comuni Italiani Art. 12 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Andrate (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini andratesi

Statuto Comune di Andrate

Titolo II - Organi Elettivi
Capo I - il Consiglio Comunale
Art. 12 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti e temporanee.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le modalità di costituzione. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori o i Consiglieri titolari di delega ogniqualvolta questi lo richiedano.

 
Altri Articoli:
Art. 13 - Attribuzioni delle Commissioni
Art. 11 - Sessioni e Convocazioni
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