1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. 2. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio e in ogni caso, in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 3. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. 4. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. 5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. 6. Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, tutte le volte che la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni argomento iscritto nel suddetto elenco dovrà essere rinviato al giorno seguente. 7. Per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta si applica quanto stabilito nel comma precedente. 8. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. 9. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà dei consiglieri assegnati al Comune; però in seconda convocazione, che avrà luogo non prima di 24 ore, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 4 membri. 10. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio. 11. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno: a. per l'approvazione del bilancio di previsione; b. per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente. 12. Gli adempimenti previsti al 1° e 2° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vicesindaco ai sensi dell'art. 27. Restano comunque di competenza del Sindaco, o del suo sostituto, la convocazione e la presidenza della seduta del Consiglio per l'adozione degli atti formali preliminarmente occorrenti per il perfezionamento delle dimissioni e della decadenza del Sindaco stesso. 13. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti della Giunta comunale. |