1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertā e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attivitā politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative. 2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalitā d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumitā delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici. 3. Per la copertura delle spese puō essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. 4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale: a) per la formazione di comitati e commissioni; b) per dibattere problemi; c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni. |