1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali esistenti. 3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce: a) le assemblee e le consultazioni popolari su questioni di interesse generale; b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti. 4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. 5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Il Comune ammette le seguenti forme di partecipazione popolare: a) Associazionismo; 1. Il Comune: - riconosce e promuove le forme di associazionismo di fatto e/o di diritto presenti sul proprio territorio, purchè dotati di Statuto; - deve istituire la consulta delle associazioni; - può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività di carattere generale; - può mettere a disposizione delle associazioni, strutture, beni o servizi in modo gratuito; - può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute, a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; 2. E' istituito un registro delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. 3. Per ottenere la registrazione è necessario che l'associazione presenti o depositi in Comune, secondo le modalità e la disciplina fissate dal regolamento: - apposita istanza; - copia dello Statuto, comunicando la sede e il nominativo del legale rappresentante; 4. Non è ammesso i riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto. 5. Ogni associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, ad accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione, secondo la normativa vigente e di essere consultata, a richiesta, in merito ad iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera. 6. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. b) Consulta delle associazioni; 1. Il Comune di Airasca, perla promozione e l'attività delle associazioni operanti nel territorio comunale, istituisce la Consulta delle associazioni. 2. La consulta ha il compito di proporre e promuovere iniziative culturali, scientifiche, sportive e ricreative che possono contribuire alla crescita civile e sociale della comunità di Airasca. 3. La consulta è costituita e rappresentata da tutti i presidenti delle associazioni o società o loro delegati. 4. La consulta è convocata e presieduta dal Sindaco o Assessore delegato permanente. 5.La consulta, di norma, si riunisce due volte l'anno per redigere il bilancio preventivo e consuntivo delle attività. 6. La consulta si riunisce inoltre su convocazione del Sindaco o di un quinto delle Associazioni presenti sul territorio comunale. c) Volontariato; 1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente; 2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni; 3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico. |