1. La gestione dei servizi comunali può avere luogo: 1) in economia, e cioè con la istituzione da un apposito ufficio comunale a cui sia demandata la gestione operativa di uno o più servizi; è ammesso il cottimo fiduciario, secondo le regole previste dal regolamento sui contratti comunali; in ogni caso, la gestione in economia è ammessa soltanto quando si tratti di attività di modeste dimensioni, per le quali non è opportuno procedere con le altre forme gestionali e sempre che l'organico comunale preveda la presenza di soggetti con qualificazione specifica per la relativa attività; 2) in concessione o in appalto a terzi, a seconda che l'affidamento del servizio comporti o meno il trasferimento di poteri pubblici; in entrambi i casi la scelta del concessionario o dell'appaltatore dovrà avere luogo secondo le regole stabilite nel relativo regolamento dei contratti comunali; 3) per mezzo della istituzione di apposite aziende speciali comunali, di cui al successivo art. 38, quando i relativi servizi debbano essere gestiti con caratteri di imprenditorialità; 4) a mezzo di apposite istituzioni, di cui al successivo articolo 39 , per i servizi di carattere sociale, la cui gestione non possa avere luogo con caratteri di imprenditorialità; 5) con la costituzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 22 e 32 della legge n. 142/90 , di società di capitali, quando per la gestione del servizio si reputi opportuno la compartecipazione finanziaria ed operativa di altri soggetti pubblici e privati; in tal caso, il capitale sociale dovrà essere ripartito in modo tale che i soggetti pubblici locali detengano la maggioranza delle azioni o delle quote; per soggetti pubblici locali debbono intendersi gli enti locali, anche sovracomunali, e i soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico la cui attività si svolga con riferimento alla collettività comunale; 6) a mezzo di convenzione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/90, intendendosi per tale un accordo complesso con soggetti pubblici e privati per la regolamentazione di una serie di attività che possono anche essere regolamentate con successivi contratti o provvedimenti amministrativi. |