Comuni Italiani Art. 23 - il Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Vibo Valentia (Provincia di Vibo Valentia - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini vibonesi

Statuto Comune di Vibo Valentia

Titolo VI - gli Organi Istituzionali
Art. 23 - il Consiglio Comunale
1. Il consiglio comunale è composto dai soggetti eletti secondo la normativa legislativa in vigore.

2. Il loro numero, la durata in carica, la posizione giuridica degli stessi sono previsti dalle norme statali in materia.

3. Il consiglio, nella prima adunanza e prima di procedere alla elezione del sindaco e della giunta, provvede alla convalida degli eletti.

4. Sono costituite n. 4 commissioni consiliari, così individuate:
- commissione affari generali, competente nelle materie relative;
- commissione lavori pubblici, urbanistica e ambiente, competente nelle materie relative;
- commissione attività sociali, competente nelle materie relative;
- commissione decentramento, competente per tutte le attività della specie.

5. Nei 10 giorni successivi all'elezione del sindaco e della giunta, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle prime tre commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna commissione, tenendo presente che nè il sindaco nè gli assessori possono fare parte di essi.

6. I gruppi, la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle commissioni o i cui rappresentanti facciano tutti parte della giunta debbono assegnare uno stesso consigliere o assessore a più di una commissione, in modo che in ciascuna commissione essi abbiano il proprio rappresentante.

7. Ogni gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa commissione, previo avviso al presidente della commissione da parte del presidente del gruppo. Un consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione, può essere sostituito, per l'intero corso della seduta da un collega del suo stesso gruppo appartenente ad altre commissioni, previo avviso al presidente della commissione all'atto dell'inizio dei lavori.

8. I consiglieri appartenenti allo stesso gruppo possono, ciascuno non più di una volta nello stesso anno, chiedere la presidenza del proprio gruppo, di sostituirsi vicendevolmente nelle commissioni di cui fanno parte.

9. La presidenza del gruppo che aderisce, ne informa il sindaco, il quale, a sua volta, comunica il mutamento avvenuto ai presidenti delle rispettive commissioni.

10. Ogni consigliere può intervenire senza diritto a voto, a sedute di commissioni diverse da quelle di cui fa parte.

11. Il sindaco e gli assessori possono prendere parte a tutte le riunioni di tutte le commissioni; hanno il dovere di partecipare ad esse se la loro presenza è espressamente richiesta.

12. Le commissioni, per lo studio di particolari questioni che, dopo un primo esame, richiedono ulteriore approfondimento, hanno facoltà di chiamare su indicazione tempestiva dei rappresentanti dei singoli gruppi, funzionari comunali, tecnici estranei, rappresentanti sindacali e sociali senza voto deliberativo.

13. La commissione comunale per il decentramento i cui compiti sono fissati dal regolamento degli organismi demografici del comune, è composta di un consigliere comunale per ciascun gruppo consiliare, di un secondo consigliere del gruppo di maggioranza relativa e dell'assessore al decentramento, che ne è il presidente e dei presidenti dei consigli di quartiere e circoscrizionali.

14. La commissione elegge altresì, un vice presidente.

15. I componenti la commissione sono invitati autonomamente da ciascun gruppo unitamente a quelli delle altre tre commissioni permanenti, nei 10 giorni successivi alla nomina del sindaco e della giunta.

16. Ogni gruppo indica, oltre ai componenti effettivi, anche un supplente, il quale partecipa alle sedute con voto deliberativo solo in caso di assenza del componente effettivo del proprio gruppo.

17. Il presidente di ciascuna commissione sarà eletto nel seno della commissione stessa nella prima seduta della medesima.

18. Le commissioni suddette hanno poteri istruttori, consultivi e referenti. Non possono, in ogni caso, avere poteri deliberativi, neppure per delega espressa.

19. Il consiglio comunale, le commissioni consiliari e ogni altra commissione di nomina consiliare svolgono la loro attività in sedute pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento.

20. Il regolamento medesimo dovrà garantire tempestiva ed idonea pubblicità delle sedute, del luogo e degli argomenti in discussione: utilizzazione ed approntamento di idonee strutture che consentano la presenza del pubblico ai lavori; deposito presso apposito ufficio comunale degli atti principali e della documentazione in visione dei cittadini, riguardanti argomenti di rilievo e importanza per la collettività locale.

21. Il consiglio può sempre nominare commissioni speciali, delle quali possono fare parte anche soggetti estranei all'amministrazione comunale, con compiti che devono essere precisamente indicati e per tempo determinato.

 
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Art. 22 - Organi Istituzionali
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