1. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione è eletto con le modalità indicate nell'art. 49, comma 3/bis dello Statuto. 2. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, per decadenza dalla carica di Consigliere o per revoca in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e votata per appello nominale, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Circoscrizione. Nella mozione di sfiducia deve essere proposto il nuovo candidato alla Presidenza del Consiglio Circoscrizionale. 3. Il Consiglio di Circoscrizione dovrà essere convocato dal Presidente per la trattazione della mozione di sfiducia e della eventuale elezione del nuovo Presidente, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione. La seduta verrà presieduta dal Consigliere Anziano presente. 4. La mozione di sfiducia va posta al primo punto dell'ordine del giorno. 5. Qualora la votazione per l'elezione del nuovo Presidente, che si svolge con le modalità indicate nel comma 1, non avrà esito positivo, la stessa verrà ripetuta altre due volte nel corso della medesima seduta. 6. Quand'anche la terza votazione risultasse infruttuosa, il Consiglio Circoscrizionale, presieduto dal Consigliere Anziano, verrà riunito per trattare lo stesso argomento a distanza di sette giorni, con le stesse procedure e modalità di votazione indicate nei commi che precedono, fino ad avvenuta elezione. |