Comuni Italiani Art. 47 - Referendum. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione, Accesso e Informazione
Capo I - Forme della Partecipazione Popolare
Art. 47 - Referendum
1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale, il Referendum propositivo, consultivo, abrogativo.

2. I Referendum sono ammessi su materie di esclusiva competenza locale e non possono avere ad oggetto le materie indicate dall'art. 46-bis.

2/bis. I Referendum abrogativi dovranno interessare i provvedimenti amministrativi di interesse generale.

3. Il Sindaco indice il referendum quando lo richiedono quattromila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con firma autenticata nelle forme di legge. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. La richiesta deve essere presentata al Sindaco, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

5. La proposta, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le attribuzioni e la composizione del Comitato dei Garanti sono demandate ad apposito Regolamento, in modo che sia garantita la preparazione giuridico - amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza degli organi comunali. La raccolta di firme, nel caso di cui al precedente comma 3, deve avvenire in un arco di tempo non superiore a due mesi, sulla proposta giudicata ammissibile dal Comitato dei Garanti.

6. (comma soppresso)

7. I Referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro sessanta giorni dal compimento delle operazioni di verifica delle firme da parte del Comitato dei Garanti, si svolgono con le modalità stabilite dal Regolamento e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

8. Il Referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. L'esito è proclamato e reso noto dal Sindaco con le forme di pubblicità più idonee.

9. Il Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati prenderà in esame l'esito del Referendum.

9/bis. Il Referendum abrogativo produce effetti immediati; il Consiglio Comunale può posticiparli fino a sessanta giorni successivi, disciplinando gli effetti già prodotti dalle disposizioni abrogate.

10. Il mancato recepimento delle indicazioni dei Referendum consultivi o propositivi deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

11. (comma soppresso)

 
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