Comuni Italiani Art. 46 - Iniziativa Popolare e delle Circoscrizioni. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione, Accesso e Informazione
Capo I - Forme della Partecipazione Popolare
Art. 46 - Iniziativa Popolare e delle Circoscrizioni
1. I cittadini esercitano l'iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio Comunale mediante la presentazione al Sindaco di proposte accompagnate da una relazione illustrativa, sottoscritte da almeno duemila elettori, con firme autenticate nelle forme di legge e raccolte nei tre mesi antecedenti il deposito.

2. Lo stesso potere di iniziativa spetta ai Consigli Circoscrizionali che lo esercitano con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati.

3. Le proposte di cui ai commi 1 e 2, devono essere inoltrate agli uffici competenti in materia, per l'istruttoria prima della discussione in Consiglio e devono acquisire il parere della Commissione Consiliare che ha facoltà di sentire i presentatori della proposta.

4. Il Consiglio Comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare, nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, e comunque non oltre sei mesi dal deposito del testo presso la Segreteria Generale.

5. Qualora il Consiglio accolga la proposta, il Sindaco attiva gli uffici comunali perché la stessa sia formalizzata ed istruita ai sensi di legge, ed iscritta entro i sessanta giorni successivi all'ordine del giorno del Consiglio come proposta di delibera.

 
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