Comuni Italiani Art. 41 - Consultazione Popolare. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione, Accesso e Informazione
Capo I - Forme della Partecipazione Popolare
Art. 41 - Consultazione Popolare
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta ovvero su proposta di un terzo dei Consiglieri o di 2 Consigli Circoscrizionali, può deliberare la consultazione preventiva della popolazione, di parte di essa, di particolari categorie di cittadini individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di Albi Pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

1/bis. La Consultazione Popolare deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. L'esito della consultazione è pubblicizzato nelle forme più idonee e sottoposto, da parte del Sindaco, all'esame del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dal Regolamento.

3. La consultazione può essere indetta anche dai Consigli Circoscrizionali su questioni che riguardano la popolazione del Quartiere medesimo o parte d'essa.

4. Il Regolamento stabilisce modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

 
Altri Articoli:
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Art. 40 - Organismi di Partecipazione
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