Comuni Italiani Art. 39 - Partecipazione Popolare. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione, Accesso e Informazione
Capo I - Forme della Partecipazione Popolare
Art. 39 - Partecipazione Popolare
1. La partecipazione popolare, in forma individuale od associata, all'Amministrazione del Comune č disciplinata da appositi regolamenti.

2. Il Comune promuove organismi di partecipazione popolare per Circoscrizioni o per comunanza di interessi.

2/bis. Le disposizioni del presente capo, con esclusione degli artt. 46 e 47, sono riferite alla popolazione del Comune e si applicano:
a) ai cittadini residenti che abbiano compiuto sedici anni e alle loro associazioni;
b) ai cittadini dell'Unione Europea non residenti ma che nel Comune esercitano la propria attivitā prevalente di lavoro o di studio;
c) agli stranieri e apolidi residenti che nel Comune esercitano la propria attivitā prevalente di lavoro o di studio.

2/ter. I soggetti di cui al comma precedente possono prospettare esigenze e chiedere al Comune gli opportuni provvedimenti.

3. I rapporti tra le associazioni e le libere forme associative ed il Comune, si attuano su base paritaria, secondo le modalitā stabilite dal Regolamento.

4. (comma soppresso)

5. (comma soppresso)

 
Altri Articoli:
Art. 40 - Organismi di Partecipazione
Art. 38 - Controllo di Gestione
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