1. La partecipazione popolare, in forma individuale od associata, all'Amministrazione del Comune č disciplinata da appositi regolamenti. 2. Il Comune promuove organismi di partecipazione popolare per Circoscrizioni o per comunanza di interessi. 2/bis. Le disposizioni del presente capo, con esclusione degli artt. 46 e 47, sono riferite alla popolazione del Comune e si applicano: a) ai cittadini residenti che abbiano compiuto sedici anni e alle loro associazioni; b) ai cittadini dell'Unione Europea non residenti ma che nel Comune esercitano la propria attivitā prevalente di lavoro o di studio; c) agli stranieri e apolidi residenti che nel Comune esercitano la propria attivitā prevalente di lavoro o di studio. 2/ter. I soggetti di cui al comma precedente possono prospettare esigenze e chiedere al Comune gli opportuni provvedimenti. 3. I rapporti tra le associazioni e le libere forme associative ed il Comune, si attuano su base paritaria, secondo le modalitā stabilite dal Regolamento. 4. (comma soppresso) 5. (comma soppresso) |