1. Il Consiglio Comunale elegge, con votazione segreta e con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, secondo i criteri stabiliti dalla legge. 2. I Revisori devono possedere i requisiti di eleggibilità indicati dalla legge. 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica un triennio, i componenti sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza. 4. La revoca dall'ufficio per inadempienza è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. 5. I Revisori cessano dalla carica per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo continuativo superiore a sessanta giorni. |