Comuni Italiani Art. 21 - Organizzazione degli Uffici e del Personale. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo II - Ordinamento degli Uffici
Art. 21 - Organizzazione degli Uffici e del Personale
1. I servizi e gli uffici sono strutturati ed organizzati in funzione dell'entitā e della complessitā dei compiti dell'ente, al fine di corrispondere alle esigenze dei cittadini. L'organizzazione č costantemente adeguata al mutamento delle esigenze dell'utenza.

2. Il Consiglio Comunale detta i criteri e i principi generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e per la dotazione organica.

3. La Giunta Comunale disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Spetta al Sindaco e alla Giunta Comunale la definizione degli obiettivi e dei programmi.

5. Spetta ai Dirigenti la direzione, la vigilanza e il controllo degli uffici per la normale gestione finanziaria e amministrativa nell'ambito delle scelte di programma, degli obiettivi e delle direttive fissate dagli Amministratori.

6. Il Direttore Generale, se nominato, sovrintende alla gestione complessiva dell'ente e allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, ne coordina l'attivitā e adotta gli atti relativi.

 
Altri Articoli:
Art. 21/Bis - Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 20 - Principi Organizzativi del Comune
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