Art. 19 - Vicesindaco. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi
Statuto Comune di Rimini
Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 19 - Vicesindaco
1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vicesindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età presente.