Comuni Italiani Art. 12* - Commissioni Consiliari Permanenti. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 12* - Commissioni Consiliari Permanenti
Il presente articolo, modificato in sede di sesta Revisione Statutaria, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 67 del presente Statuto, entrerà in vigore all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni amministrative successive a quelle del 27 maggio 2001.

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti con le modalità stabilite dal Regolamento, svolgono funzioni consultive sugli atti di competenza del Consiglio e possono, altresì, avanzare proposte allo stesso organo. Qualora la proposta sia accolta, il Sindaco attiva gli uffici comunali perché la stessa sia formalizzata ed istruita ai sensi di legge ed iscritta entro i sessanta giorni successivi all'ordine del giorno del Consiglio Comunale come proposta di delibera.

2. Il numero di Commissioni Consiliari Permanenti e relative competenze sono stabiliti dal Regolamento. In ogni caso sono istituite la Commissione "Affari Generali e Istituzionali" e la Commissione di "Controllo e di Garanzia".

3. Il Presidente e il Vicepresidente delle Commissioni Consiliari Permanenti sono eletti dal Consiglio Comunale con due distinte votazioni. Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione "Affari Generali e Istituzionali" e quelli della Commissione di Controllo e di Garanzia vengono eletti su designazione dei Gruppi Consiliari di minoranza.

4. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono composte da soli Consiglieri e in esse sono rappresentati tutti i Gruppi Consiliari costituiti secondo il precedente art. 10.

4/bis.I componenti il Gruppo Consiliare Misto qualora formatosi fanno parte delle Commissioni secondo quanto disposto dai commi 6/octies e 6/novies del precedente art.10.**

4/ter. Il Consigliere Comunale, fuoriuscito dal Gruppo di appartenenza senza aderire ad altro Gruppo o senza confluire al Gruppo Consiliare Misto non ancora formatosi per mancanza del presupposto numerico, partecipa ad una sola Commissione secondo quanto disposto dal comma 6/septies del precedente art. 10.**

5. Ogni singolo Consigliere può prendere parte ai lavori di Commissioni diverse da quelle cui è stato assegnato, sia pure con il solo diritto di parola.

6. I Gruppi Consiliari, soddisfatte le condizioni stabilite nei commi 4, 4/bis, 4/ter del presente articolo, designano i componenti le Commissioni in proporzione alla loro consistenza numerica.

7. (comma soppresso) *

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento e concernenti la tutela della riservatezza delle persone.

9. (comma soppresso)

10. Alla Commissione Consiliare competente vengono demandate, per un parere obbligatorio consultivo, le proposte di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata.

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**comma aggiunto con 6° Revisione Statutaria.
*comma soppresso per trasferimento nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale in sede di 6° Revisione Statutaria.

 
Altri Articoli:
Art. 12/Bis - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 12 - Commissioni Consiliari Permanenti
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