Il presente articolo, modificato in sede di sesta Revisione Statutaria, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 67 del presente Statuto, entrerà in vigore all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni amministrative successive a quelle del 27 maggio 2001. 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare. 2. Qualora in una lista sia eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare. 3. (comma soppresso).* 3/bis. Il Gruppo si ha per costituito con la dichiarazione formalmente resa al Consiglio da parte dei Consiglieri che vi danno origine. 4. Ciascun Gruppo comunica al Consiglio, nella prima seduta, il nome del Presidente del Gruppo Consiliare. 5. (comma soppresso).* 6. In mancanza delle comunicazioni prescritte dal comma 4 viene considerato Presidente del Gruppo Consiliare il Consigliere più anziano di età del Gruppo. 6/bis. (comma soppresso).* 6/ter. Non è consentita, né ad inizio di mandato né nel corso dello stesso, la formazione di Gruppi Consiliari non costituiti sulla base delle liste di cui al comma 1 del presente articolo.** 6/quater. I Consiglieri che ad inizio di mandato non aderiscono ai Gruppi Consiliari costituiti secondo il comma 1 del presente articolo o che, nel corso del mandato vi fuoriescono senza aderire ad altro Gruppo già costituito, formano il Gruppo Consiliare Misto purché formato stabilmente da non meno di due Consiglieri. Venendo a mancare nel corso del mandato il numero minimo, il Gruppo è automaticamente sciolto. I1 Presidente del Consiglio comunica al Consiglio l'avvenuta formazione o estinzione del Gruppo Consiliare Misto. 6/quinquies. Il Gruppo Consiliare misto comunica al Consiglio Comunale all'atto della formazione, il nome del Presidente del Gruppo. In mancanza di tale comunicazione svolgerà la funzione il più anziano di età, con avvicendamento semestrale dei componenti il Gruppo sempre in ordine di anzianità.** 6/sexies. Il Gruppo Consiliare Misto non può rifiutare l'adesione automatica dei Consiglieri fuoriusciti da altri Gruppi e nessun Consigliere può essere espulso dal Gruppo Consiliare Misto. ** 6/septies. Quando il Gruppo Consiliare Misto non si sia ancora formato non ricorrendo il presupposto numerico prescritto dal comma 6/quater, il Consigliere che fuoriesce dal Gruppo di appartenenza, pur non avendo più lo status di membro del Gruppo, ha il diritto ad essere componente effettivo di una delle Commissioni Consiliari Permanenti delle quali fa parte, a sua scelta, purché il Gruppo d'origine rimanga rappresentato anche in quella Commissione. Il Consigliere fuoriuscito dal Gruppo ha altresì diritto di ricevere l'avviso di convocazione di tutte le altre Commissioni, alle quali può partecipare senza diritto al voto né al gettone di presenza.** 6/octies. Quando il Gruppo Consiliare Misto è formato, ciascun Consigliere che vi appartiene ha diritto di essere componente effettivo di una delle Commissioni Consiliari Permanenti.** 6/novies. Al Consigliere che nel corso del mandato entra a far parte del Gruppo Consiliare Misto, si applicano, per quanto riguarda la partecipazione alle Commissioni, le disposizioni di cui al precedente comma 6/septies.** 6/decies. Il Consigliere che nel corso del mandato fuoriesce dal Gruppo di appartenenza ed entra a far parte di altro Gruppo già costituito, decade automaticamente dalle Commissioni di cui faceva parte, ad eccezione di una a sua scelta.** 7. I Consiglieri Comunali hanno a disposizione, in apposito locale, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta, con possibilità di richiederne copia, secondo i tempi e le modalità previste dall'apposito Regolamento. 8. Con il Regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi Consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite. --- * Comma soppresso nella 6' Revisione Statutaria ** Comma aggiunto nella 6' Revisione Statutaria |