1.La revisione statutaria, nell'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 6 del T.U. n. 267/2000, puņ essere proposta da: a) duemila cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale; b) un quarto dei consiglieri comunali; c) tre quinti dei consigli di circoscrizione. La proposta di revisione statutaria deve contenere l'indicazione della norma di cui si chiede la revisione e recare una adeguata motivazione esplicativa.2.Il consiglio comunale si esprime entro novanta giorni dalla data di presentazione della proposta. |