1.L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento a cura del responsabile del procedimento. 2.Apposito regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. 3.Nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuati o facilmente individuabili, l'amministrazione stabilisce adeguate forme di pubblicità o di informazione. |