1.A prescindere dalla qualifica dirigenziale, sono affidate funzioni di direzione ai dipendenti cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilitą di risultato per l'esercizio delle attivitą dell'ente. 2.Ad ogni dipendente cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi necessari. 3.La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente, cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi. 4.Le funzioni di direzione delle unitą specializzate entro le quali si articola una unitą organizzativa si esercitano attraverso i responsabili delle stesse unitą. Nell'ambito della propria unitą i responsabili, in coordinamento con il dirigente del settore, esercitano le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo. |