Comuni Italiani Art. 45 - Funzioni di Direzione. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo VI - Uffici e Personale
Art. 45 - Funzioni di Direzione
1.A prescindere dalla qualifica dirigenziale, sono affidate funzioni di direzione ai dipendenti cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilitą di risultato per l'esercizio delle attivitą dell'ente.

2.Ad ogni dipendente cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi necessari.

3.La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente, cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

4.Le funzioni di direzione delle unitą specializzate entro le quali si articola una unitą organizzativa si esercitano attraverso i responsabili delle stesse unitą. Nell'ambito della propria unitą i responsabili, in coordinamento con il dirigente del settore, esercitano le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo.

 
Altri Articoli:
Art. 46 - Direzione dei Settori
Art. 44 - Vicesegretario Generale
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Lodi
Provincia di Lodi
Regione Lombardia
Lista Siti su Lodi

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Lodi: Comune di Lodi Vecchio Comune di Livraga Lista