Comuni Italiani Art. 39 - Sindaco. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo V - Organi del Comune
Art. 39 - Sindaco
1.Il sindaco presta, davanti al consiglio comunale nella seduta di insediamento, il giuramento di osservanza leale alla costituzione italiana.

2.Il sindaco, capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di presidenza della giunta, di sovrintendenza sul funzionamento dei servizi e degli uffici, sull'attività, sull'esecuzione degli atti e sull'organizzazione del comune con potestà di impartire direttive, di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e burocratici di amministrazione.

3. Ha facoltà di delegare ad ogni assessore funzioni di sua competenza.

4. Quando particolari motivi lo esigono può delegare un consigliere a svolgere funzioni inerenti specifiche materie, attività o servizi, purché non ricadano in ambiti delegati ad assessori.

5. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche e persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal consiglio e l'indirizzo attuativo della giunta.

6.Ha potestà di assumere provvedimenti nei confronti dei dirigenti anche per l'emanazione di atti emessi in difformità dagli indirizzi impartiti.

7.Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate e in particolare provvede:
a) a coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici presenti sul territorio.
b) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, a nominare, designare e revocare i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
c) a nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali;
d) quale ufficiale di governo, oltre a sovrintendere ai servizi di competenza statale, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

 
Altri Articoli:
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