1.Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio. 2.Nel caso di assenza la giustificazione deve avvenire mediante motivata comunicazione scritta resa al presidente del consiglio comunale, il quale ne dà notizia al consiglio. 3.Ogni consigliere può chiedere, con lettera diretta al presidente del consiglio comunale, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, nell'anno solare, senza obbligo di fornire motivazioni. Il presidente, ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza. 4.Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale. 5.Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario dell'adunanza perché sia presa nota a verbale. 6.I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari, escluse quelle convocate d'urgenza, per cinque volte consecutive senza giustificato motivo - da presentare al presidente del consiglio comunale con comunicazione scritta - sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tal fine il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al presidente del consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo termine, il consiglio esamina ed infine delibera nella prima seduta utile, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione. |