Comuni Italiani Art. 35 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo V - Organi del Comune
Art. 35 - Commissioni Consiliari
1.Il consiglio comunale si avvale di commissioni consultive permanenti, istituite con compiti di elaborazione preventiva, di studio, di controllo, funzione questa individuata dal regolamento di cui al comma 2, e di raccordo tra consiglio comunale e giunta nonché di collegamento con la cittadinanza secondo gli ambiti e le modalità previsti dal regolamento.

2.Apposito regolamento disciplina la proporzionalità della loro composizione, le specifiche competenze, le forme di informazione dei consiglieri e le modalità di svolgimento dei lavori.

3.Le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dai regolamenti.

4.Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

5.Oltre alle commissioni permanenti di cui ai commi precedenti, il consiglio comunale può costituire, con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale, commissioni di indagine - secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 2, del T.U. n. 267/2000, nonché commissioni speciali permanenti o temporanee per lo studio di problematiche specifiche di interesse per la comunità.

 
Altri Articoli:
Art. 36 - Consiglieri Comunali
Art. 34 - Gruppi Consiliari
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