1.Il consiglio comunale si avvale di commissioni consultive permanenti, istituite con compiti di elaborazione preventiva, di studio, di controllo, funzione questa individuata dal regolamento di cui al comma 2, e di raccordo tra consiglio comunale e giunta nonché di collegamento con la cittadinanza secondo gli ambiti e le modalità previsti dal regolamento. 2.Apposito regolamento disciplina la proporzionalità della loro composizione, le specifiche competenze, le forme di informazione dei consiglieri e le modalità di svolgimento dei lavori. 3.Le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dai regolamenti. 4.Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione. 5.Oltre alle commissioni permanenti di cui ai commi precedenti, il consiglio comunale può costituire, con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale, commissioni di indagine - secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 2, del T.U. n. 267/2000, nonché commissioni speciali permanenti o temporanee per lo studio di problematiche specifiche di interesse per la comunità. |