1.Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto dal consiglio stesso, tra i consiglieri comunali, nella prima seduta dopo aver espletato gli adempimenti di legge. Risulterà eletto colui che, in prima votazione, avrà ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso; qualora ciò non si verifichi si procederà ad una seconda votazione, in una successiva seduta, a seguito della quale risulterà eletto colui che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso. 2.In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto da un vicepresidente eletto immediatamente dopo il presidente e con le stesse modalità di voto di cui al precedente comma. 3.La carica di presidente del consiglio comunale è incompatibile con quella di capogruppo, escluso il caso di gruppi monoconsiliari ammessi dal regolamento, nonché di presidente di commissione consiliare permanente. 4.Al presidente del consiglio comunale sono attributi, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. 5.Il presidente del consiglio comunale, nell'esercizio dei poteri attributi, assicura, secondo le modalità stabilite nel regolamento, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai consiglieri comunali sulle questione sottoposte al consiglio. |