Comuni Italiani Art. 27 - Il Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo V - Organi del Comune
Art. 27 - Il Consiglio Comunale
1.Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Con apposito regolamento saranno disciplinate le modalità di funzionamento, di organizzazione e di gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del consiglio.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabiliti dalla legge e dalla statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale, entro trenta giorni dall'insediamento, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentati del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina nei casi previsti dalla legge.

5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6.Il consiglio comunale indirizza l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo e negoziale.

7.Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare.

8. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale e possono essere di prima e seconda convocazione, nonché d'urgenza.

9. Il consiglio comunale delibera con l'intervento di almeno ventuno componenti il consiglio comunale e a maggioranza assoluta dei votanti, purché la normativa vigente non richieda diverse maggioranze di voti.

10. Il consiglio comunale può essere altresì riunito in sedute di seconda convocazione, che avranno luogo in giorno diverso da quello della prima convocazione; in questo caso le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattordici consiglieri. In seconda convocazione non potranno essere adottate deliberazioni per le quali la normativa vigente richieda specifiche maggioranze di voti e potranno essere discussi solo argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.

11. Le sedute consiliari devono essere convocate almeno cinque giorni prima di quello stabilito. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione deve avvenire almeno ventiquattro ore prima. Le modalità di convocazione sono specificate nel regolamento del consiglio comunale.

12. Il segretario generale partecipa alle riunioni del consiglio e cura, tramite gli uffici comunali, che siano redatte le deliberazioni che sottoscrive con chi ha presieduto l'adunanza.

13. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal consigliere anziano.

14.Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente apposito regolamento disciplinerà: le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali; le interrogazioni, le indagini conoscitive che prevedano altresì l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il sindaco, del segretario e dei responsabili di unità organizzativa.

 
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