1.Il difensore civico interviene, su richiesta di chiunque abbia un interesse diretto ed attuale da salvaguardare, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano correttamente e tempestivamente adottati ed eseguiti. 2.Per l'esercizio delle sue funzioni può accedere agli uffici ed ottenere, dai funzionari responsabili del procedimento, le notizie relative a singoli provvedimenti per i quali sia stato interessato. 3.Può richiedere direttamente ai competenti uffici dell'amministrazione copia di qualsiasi atto o documento in possesso degli uffici stessi e relativo alle questioni trattate. 4.Il difensore civico segnala agli organi competenti per l'instaurazione dei procedimento disciplinare, e comunque all'amministrazione di appartenenza dei responsabili, i comportamenti illegittimi e contrari alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti comunali posti in essere da impiegati pubblici dei quali è venuto a conoscenza. 5.Le modalità ed i termini di intervento del difensore civico così come i suoi rapporti con le amministrazioni aderenti alla sua funzione e con i dipendenti delle stesse sono disciplinati da apposito regolamento. |