1.Il comune valorizza, favorendole nel modo più ampio, le libere forme associative, di volontariato e di cooperazione, che hanno sede nel territorio comunale o che nello stesso svolgono le proprie attività per lo sviluppo sociale e culturale, per fini assistenziali o di servizio alla persona e per finalità sportive o ricreative o ambientalistiche. A tale scopo, il comune opera attraverso una proficua disponibilità alla reciproca consultazione, con appositi interventi anche mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati o altre provvidenze in ossequio alle norme legislative e all'apposito regolamento. 2.Nell'ambito di queste finalità è istituito l'albo delle forme associative cui vengono iscritti gli organismi di cui al comma 1 del presente articolo. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati dal regolamento sulla partecipazione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 241/1990. |