1. La revisione statutaria puņ essere proposta da: a) un numero di iscritti alle liste elettorali pari ad un terzo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale; b) ciascun consigliere comunale; c) la maggioranza dei consigli di circoscrizione.2. La proposta di revisione statutaria deve contenere l'indicazione della norma di cui si chiede la revisione e recare un'adeguata motivazione esplicativa. 3. Entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale procede ad una verifica e valutazione degli istituti in esso previsti, deliberando, di conseguenza, le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie. Successivamente, tale verifica č effettuata ogni 5 anni. |