Comuni Italiani Art. 46 - Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Lecco (Provincia di Lecco - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lecchesi

Statuto Comune di Lecco

Capo VI - Gestione Economico-Finanziaria e Contabilità
Art. 46 - Revisori dei Conti
1. Il collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del comune. Esso è composto da 3 membri, nominati dal consiglio nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza. Non possono essere nominati revisori dei conti i parenti ed affini, entro il quarto grado, dei componenti della giunta in carica; i dipendenti dell'ente; i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque consiglieri provinciali o comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza; coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a consigliere dell'ente medesimo. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazione una tantum. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del comune.

2. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Sono altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi elettivi e gestionali del comune ed i revisori.

3. L'incarico di revisore non può essere conferito a coloro che, pur in possesso dei requisiti professionali richiesti non siano, a norma della legislazione vigente, eleggibili o non possano ricoprire la carica di consigliere comunale o che siano dipendenti della regione Lombardia. Si estendono, inoltre, ai revisori le cause di ineleggibilità e decadenza previste dal codice civile per i sindaci di società.

4. Costituiscono causa di decadenza, oltre all'insorgere di cause di ineleggibilità nel corso dell'incarico, comportamenti dei revisori in contrasto o in difformità con quanto previsto nel regolamento di contabilità in materia di revisione e controllo.

 
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