1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il consiglio comunale determina i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrą prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacitą contributiva degli utenti. 2. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere ed interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite, nel rispetto della legislazione vigente, anche mediante contribuzioni "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. 3. Con deliberazione del consiglio comunale viene determinata la misura delle risorse da reperire attraverso contribuzioni affinchč si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi. 4. Le attivitą di natura imprenditoriale, patrimoniale e finanziaria sono attuate e gestite secondo criteri che garantiscano, oltre al raggiungimento delle finalitą previste dal piano dei servizi, un adeguato rapporto costi benefici. |