1. In via del tutto eccezionale, per l'espletamento di compiti che richiedano professionalità non reperibili o temporaneamente non utilizzabili nell'ambito del personale, il comune provvede tramite collaborazioni esterne, i cui parametri retributivi, comunque non superiori a quelli determinati dai tariffari predisposti dagli ordini professionali, sono fissati dall'apposito regolamento. 2. La deliberazione di incarico di collaborazione esterna indica dettagliatamente il tipo di prestazione richiesta ed i tempi entro i quali deve essere fornita. |