Comuni Italiani Art. 34 - Dirigenti delle Unitā Organizzative. Statuto Comunale di Lecco (Provincia di Lecco - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lecchesi

Statuto Comune di Lecco

Capo IV - Uffici e Personale
Art. 34 - Dirigenti delle Unitā Organizzative
1. Compete ai dirigenti la gestione amministrative dell'ente. I dirigenti svolgono funzioni di iniziativa, di coordinamento, controllo e direzione, assicurando l'imparzialitā, la legalitā e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attivitā delle unitā da loro dipendenti. E' attribuito ai dirigenti l'onere della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni delle unitā, che viene dagli stessi esercitata per il perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina l'attribuzione delle responsabilitā gestionali con norme che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa č attribuita ai dirigenti. Lo stesso regolamento stabilisce inoltre le modalitā dell'attivitā di coordinamento tra il segretario generale ed i dirigenti, in modo da assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le unitā organizzative dell'ente, al fine di garantire l'unitaria coerenza dell'azione amministrativa del comune. Ai dirigenti spetta inoltre il compito di ipotizzare l'articolazione strutturale e funzionale delle unitā organizzative ed operative e di individuare gli strumenti per poter realizzare quanto deliberato dal consiglio comunale e/o dalla giunta municipale.

2. I dirigenti di unitā organizzativa, in particolare:
a) organizzano il personale, le risorse finanziarie e strumentali loro assegnate. L'organizzazione del personale comporta l'assegnazione ai vari servizi, l'affidamento di compiti e incarichi, lo sviluppo professionale, le verifiche inerenti i risultati conseguiti ed il rispetto delle regole organizzative e disciplinari;
b) compiono gli atti a rilevanza esterna vincolati nel contenuto e nella emanazione, anche attuativi di provvedimenti degli organi elettivi, e svolgono tutti i compiti non espressamente di competenza degli organi elettivi medesimi e del segretario generale;
c) formulano e sottoscrivono i pareri e le attestazioni previsti dagli artt. 53 e 55 della legge 142/90 . In caso di loro assenza o impedimento i pareri e le attestazioni suddetti vengono resi dal dipendente responsabile del servizio interessato. Gli atti a rilevanza intersettoriale e particolarmente complessi possono essere sottoposti, per il fine di cui sopra, all'esame della conferenza dei responsabili delle unitā organizzative;
d) presiedono le gare indette dall'unitā di competenza, per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere e servizi pubblici; ne assumono le responsabilitā in ordine alle relative procedure e ne sottoscrivono i contratti;
e) indicano e individuano condizioni e strumenti di fattibilitā degli interventi, soprattutto per quanto attiene alle condizioni esterne alle proprie unitā operative, anche in ordine ai criteri di valutazione, di efficienza e di efficacia degli interventi;
f) predispongono programmi di intervento, segnalando i necessari e contestuali indicatori, per una corretta valutazione sia iniziale che finale.

 
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