1. L'ordinamento strutturale del comune si articola in unitą organizzative, di diversa entitą e complessitą in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strutturali e di supporto. Per rispondere ad esigenze di funzionalitą ed elasticitą il numero delle unitą organizzative č tanto ampio da abbracciare tutte le attivitą principali del comune e la loro articolazione č produttiva e non esclusivamente gerarchico burocratica. 2. La pianta organica, sulla base di un fabbisogno previsto, considerando la programmazione generale dei servizi da garantire ai cittadini, prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilitą del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente. 3. La ripartizione del personale fra le diverse unitą organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate, con apposito organigramma. 4. Ai fini di favorire la massima flessibilitą organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro, in rapporto a parametri di efficienza e funzionalitą, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del comune sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previsti dalla pianta organica. 5. Ad ogni unitą organizzativa č preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle stesse. Ad ogni responsabile deve essere garantita l'autonomia organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito. 6. Le variazioni all'organigramma nonchč l'assegnazione del personale alle varie unitą organizzative sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali rivestiti, dalla giunta sentite le proposte formulate dalla conferenza dei responsabili delle unitą stesse. 7. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione, dei profili professionali e delle qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina, tra l'altro, la mobilitą all'interno della struttura organizzativa dell'ente. 8. Ove sia ritenuto opportuno o necessario, per progetti o programmi determinati, possono essere costituiti gruppi di studio, ricerca o lavoro, attribuendo al personale mansioni ed attivitą, in base alle capacitą, alle competenze ed agli istituti economici vigenti, anche a prescindere dalle mansioni svolte e dal profilo professionale, ma nel rispetto della posizione funzionale del dipendente. 9. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilitą civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerą a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterą dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio. |