1. Al fine di tutelare i diritti dei cittadini di fronte al procedimento amministrativo nonchè di garantire agli stessi l'accesso agli atti è istituito il difensore civico. 2. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, tra una rosa di candidati espressa da un "comitato dei garanti", al quale, secondo le modalità normate dal regolamento sulla partecipazione, che ne definirà anche la composizione, dovranno pervenire le segnalazioni delle candidature espresse dai partiti, dalle consulte, da enti o dalle associazioni più rappresentative della società civile. 3. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. 4. Il difensore civico interviene d'ufficio o su richiesta di chiunque ritenga di avere un interesse diretto ed attuale da salvaguardare, per garantire che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano correttamente e tempestivamente adottati ed eseguiti. Il difensore civico può promuovere proposte, ordini del giorno, interrogazioni ed altri atti che ritenga necessari per tutelare i diritti dei cittadini. Tali proposte sono discusse entro 60 giorni dal consiglio comunale. I cittadini e gli enti interessati ad un determinato procedimento amministrativo, prima di adire al difensore civico, debbono rivolgere ai competenti uffici dell'amministrazione comunale un'istanza scritta volta ad ottenere notizie sullo stato della pratica che li riguarda. Trascorsi venti giorni dalla presentazione dell'istanza senza aver ottenuto una risposta soddisfacente, può essere rivolta istanza di intervento al difensore civico. 5. Il difensore civico può richiedere direttamente ai competenti uffici dell'amministrazione copia di qualsiasi atto o documento in possesso degli uffici stessi e relativo al procedimento in esame, nonchè ogni altra informazione ritenuta utile per la definizione della pratica. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari responsabili del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni, ovvero per procedere ad un esame congiunto della questione. Qualora il funzionario, senza giustificato motivo, ometta di presentarsi o non fornisca le notizie richieste, il difensore civico provvede ai sensi dell'ultimo paragrafo del presente comma. Qualora il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che, in modo manifesto, possano costituire un reato o un illecito, anche di natura amministrativa, provvede immediatamente a segnalarlo alle magistrature competenti. In ogni caso il difensore civico segnala agli organi competenti per l'avvio del procedimento disciplinare, ovvero all'amministrazione di appartenenza del funzionario, i comportamenti illegittimi di impiegati pubblici dei quali sia comunque venuto a conoscenza. 6. Per lo svolgimento della sua attività è messo a disposizione del difensore civico un ufficio presso la sede comunale ed il necessario personale. 7. Al difensore civico spettano le stesse indennità ed i rimborsi delle spese sostenute secondo la normativa vigente per gli assessori comunali. 8. Il difensore civico presenta ed illustra direttamente al consiglio comunale, entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ciascun anno solare, una relazione che documenti l'attività svolta dall'ufficio del difensore civico rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno solare. Con la relazione vengono segnalati i ritardi, le inadempienze e le irregolarità rilevate, formulando proposte, suggerimenti ed osservazioni per migliorare l'azione amministrativa. Copia della relazione è trasmessa, per conoscenza, ai consigli circoscrizionali. Il difensore civico può trasmettere al consiglio comunale, ove lo ritenga opportuno, relazioni su questioni specifiche per le quali ne ravvisi la necessità, con la facoltà di formulare contestualmente proposte, osservazioni, suggerimenti. Non possono essere eletti alla carica di difensore civico: a) coloro che non possono essere eletti consiglieri comunali; b) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali; c) coloro che fanno parte di un organismo dirigente di un partito politico a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale; d) i titolari, gli amministratori, i dirigenti di enti, istituti, aziende od imprese che abbiano rapporti contrattuali con il comune, a qualunque titolo sia tale rapporto o ricevano benefici di natura economica dal comune stesso; e) i componenti del comitato regionale di controllo; f) le persone legate da rapporto di pubblico impiego con il comune di Lecco o con società, aziende, enti, istituzioni controllate dal comune stesso; g) coloro che si siano presentati candidati a consultazioni elettorali tenutesi nei cinque anni precedenti. |