1. Tutti i cittadini, in forma singola o associata, aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale, hanno facoltą di presentare istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. Le istanze sono sottoscritte da uno o pił elettori e ad esse risponde la giunta; le petizioni sono sottoscritte da almeno 250 elettori e ad esse risponde il consiglio comunale. 2. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare. L'iniziativa si esercita mediante proposte sottoscritte da almeno 400 elettori. 3. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono contenere in modo chiaro la questione posta o la soluzione proposta, recando in calce le firme autenticate dei sottoscrittori, nonchč il recapito del primo firmatario. 4. Gli organi competenti hanno 45 giorni di tempo, a decorrere dalla data di protocollo, per formulare le relative risposte, far conoscere i propri intendimenti o motivare le cause di eventuali ritardi nell'esame. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti i firmatari possono rivolgersi all'ufficio del difensore civico. |