1. Il consiglio comunale indirizza l'attivitā dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio e organizzativo. 2. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalitā da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio. 3. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attivitā dell'ente il regolamento per le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale disciplina le modalitā di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni, le mozioni, gli ordini del giorno e le indagini conoscitive. 4. Il segretario generale partecipa alle riunioni del consiglio e, avvalendosi degli uffici comunali, cura che siano redatte le deliberazioni che sottoscrive con il presidente del consiglio o con che presiede l'adunanza, rispondendo, anche con comunicazioni successive, a quesiti di legittimitā posti dai consiglieri comunali. 5. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento per le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale. 6. Il consiglio comunale delibera con l'intervento di almeno la metā del numero dei consiglieri assegnati al comune e a maggioranza assoluta dei votanti, purchč le norme di legge o di regolamento non richiedano maggioranze qualificate. 7. In tutti i casi in cui č prevista la nomina di consiglieri o di rappresentanti di minoranza si procede con il sistema del voto limitato. 8. Il consiglio comunale č presieduto dal presidente eletto dall'assemblea. |